Sez. U, Sentenza n. 3016 del 07/07/1977 (Rv. 386577 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - ATTI E DOCUMENTI POSTI A FONDAMENTO DEL RICORSO - DEPOSITO - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - ATTI E DOCUMENTI POSTI A FONDAMENTO DEL RICORSO - DEPOSITO - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
Il mancato deposito degli Atti e dei documenti, sui quali si fonda il ricorso per Cassazione, comporta l'improcedibilita del ricorso medesimo, a norma dell'art 369 cod proc civ, solo qualora quegli Atti e documenti siano indispensabili all'esame ed alla decisione delle questioni devolute alla suprema Corte. (Conf 479/74, mass n 368205; (Conf 670/71, mass n 350415).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)