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Sez. U, Sentenza n. 3016 del 07/07/1977 (Rv. 386577 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - ATTI E DOCUMENTI POSTI A FONDAMENTO DEL RICORSO - DEPOSITO - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1977-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386577-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - ATTI E DOCUMENTI POSTI A FONDAMENTO DEL RICORSO - DEPOSITO - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*

Il mancato deposito degli Atti e dei documenti, sui quali si fonda il ricorso per Cassazione, comporta l'improcedibilita del ricorso medesimo, a norma dell'art 369 cod proc civ, solo qualora quegli Atti e documenti siano indispensabili all'esame ed alla decisione delle questioni devolute alla suprema Corte. (Conf 479/74, mass n 368205; (Conf 670/71, mass n 350415).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)