Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005 (Rv. 586706 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO | Mancanza - Inammissibilità del ricorso - Limiti - Emergenza del contenuto dei documenti dalla sentenza - Sufficienza ai fini della decisione - Esclusione dell'inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell'obbligo di deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda è legittimamente predicabile nei soli casi in cui la mancata produzione riguarda atti e documenti il cui esame sia necessario per la decisione della causa. In base a tale principio, è di tutta evidenza che l'improcedibilità non sussiste allorché lo scrutinio dei motivi di ricorso sia possibile senza che in concreto occorra l'esame dell'atto o documento su cui la sentenza impugnata si fondi, in quanto la decisione non richiede che il contenuto dell'atto o documento si debba effettivamente esaminare. Questo caso ricorre in particolare allorquando la stessa sentenza impugnata faccia riferimento al contenuto del documento e il ricorso per cassazione solleciti la Corte di Cassazione all'esame di un motivo che, pur basandosi sul contenuto del documento, sia decidibile senza che la Corte debba esaminarlo, essendo sufficiente, ai fini dello scrutinio del motivo o comunque ai fini della decisione, che la Corte - anche nell'esercizio di poteri d'ufficio - ritenga di adottare ciò che, riguardo al documento, riferisce la stessa sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)