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Sez. 2, Sentenza n. 12366 del 24/03/2010 Ud. (dep. 29/03/2010) Rv. 246673 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Natura soggettiva quanto agli effetti e oggettiva quanto ai contenuti.
Stato
decisa il 2010-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246673-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

L'attenuante del risarcimento del danno, per beneficiare della quale la riparazione deve essere integrale, è soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 cod. pen., ma non anche ai fini del suo contenuto, per il quale deve qualificarsi come oggettiva, sicché nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, la prevalenza dell'interesse di quest'ultima all'integralità della riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo. (Nella specie, relativa a reato di estorsione, la Corte ha affermato che per il riconoscimento della circostanza attenuante in discorso non può ritenersi sufficiente neanche un esborso adeguato alle possibilità economiche dell'imputato, ma non esaustivo dell'intero risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)