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Sez. L, Sentenza n. 4106 del 14/07/1979 (Rv. 400614 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400614-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*

L'art 152 disp att cod proc civ (nuovo testo), ove prevede, nei giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali, la condanna del lavoratore soccombente al pagamento delle spese, per il caso di pretesa manifestamente infondata e temeraria, introduce una deroga al principio generale dell'esonero dalle spese di quel soccombente, nel concorso dei requisiti della manifesta infondatezza e temerarieta della domanda, che consistono rispettivamente nella insussistenza oggettiva, rilevabile prima facie, delle condizioni di fatto e di diritto per il conseguimento della prestazione previdenziale e nella consapevolezza, nel lavoratore, dell'assoluta infondatezza della pretesa, cui deve essere equiparata l'ignoranza circa la non spettanza della prestazione richiesta, dovuta a difetto di ogni minima diligenza nella preventiva valutazione del fondamento della domanda. La valutazione della sussistenza in concreto di entrambi i richiamati requisiti deve essere compiuta dal giudice con puntuale ed esauriente indagine e di tale apprezzamento deve essere fornita nella sentenza adeguata e logica motivazione, che non puo essere ravvisata nella semplice affermazione che la domanda era "pretestuosa e temeraria". (V 2028/78, mass n 391383).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)