Sez. L, Sentenza n. 2979 del 13/05/1982 (Rv. 420887 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELL'ASSICURATO SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELL'ASSICURATO SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*
Nei giudizi in materia previdenziale la condanna del soccombente al pagamento delle spese richiede il concorso di entrambi i requisiti della manifesta infondatezza e della temerarietà della domanda, consistenti rispettivamente nella insussistenza oggettiva, rilevabile "prima facie", delle condizioni di fatto e di fatto e di diritto per il conseguimento delle prestazioni e nella consapevolezza, nel lavoratore, della assoluta temerarietà della pretesa, cui deve essere equiparata l'ignoranza circa la non spettanza della prestazione richiesta, dovuta a difetto di ogni minima diligenza nella preventiva valutazione della domanda. (Conf 974/80, mass n 404415; (Conf 4106/79, mass n 400614).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)