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Sez. L, Sentenza n. 2028 del 28/04/1978 (Rv. 391383 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA ALLE SPESE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO RIGOROSO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391383-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA ALLE SPESE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO RIGOROSO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - NECESSITA.*

L'art 152 disp att cod proc civ, nel testo fissato dall'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533, ove prevede, nei giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali, la condanna del lavoratore soccombente al pagamento delle spese, per il caso di pretesa manifestamente infondata e temeraria, introduce una deroga al principio generale dell'esonero dalle spese di quel soccombente. La legittimita dell'applicazione di tale deroga postula, pertanto, che il giudice del merito compia una puntuale ed esauriente indagine, fornendone adeguata motivazione, sulla ricorrenza delle relative condizioni giustificative, e, cioe, del requisito oggettivo, consistente nell'evidente infondatezza della domanda, per carenza prima facie dei presupposti di fatto e di diritto, nonche del requisito soggettivo, consistente nella coscienza dell'assicurato, ovvero nell'ignoranza addebitabile a mancato uso della normale diligenza, circa l'evidente infondatezza della sua pretesa. (V 2500/77, mass n 386470).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)