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Sez. 1, Sentenza n. 3732 del 08/02/1985 Ud. (dep. 20/04/1985) Rv. 168808 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - PREMEDITAZIONE - MOTIVO OBIETTO O FUTILE - COMPATIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168808-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - PREMEDITAZIONE - MOTIVO OBIETTO O FUTILE - COMPATIBILITÀ - LIMITI.*

La seminfermità mentale e le circostanze aggravanti della premeditazione e del motivo abietto o futile operano su piani distinti: l'una (la seminfermità) è aspetto della capacità di intendere e di volere, ossia della imputabilità, la quale è a sua volta uno status in base al quale l'autore di un fatto costituente reato è ritenuto responsabile dei suoi Atti e quindi soggetto di diritto penale; le altre ineriscono invece al dolo, che è qualificato più intensamente nel caso di persistenza del proposito criminoso, sia in quello di abnormità del movente. Il seminfermo di mente è pertanto capace di nutrire un dolo (o una colpa) di intensità o di grado pari a quello del sano di mente e di persistere nell'intento criminoso, nonché di valutare l'eventuale abnormità o futilità del movente. L'incompatibilità è invece sussistente, quando le menzionate circostanze aggravanti siano espressioni o manifestazioni della essenza stessa dell'infermità psichica. (Conf mass n 097801 S.U. 23 febbraio 1957, maggiore e mass nn 166958 156471 ed ivi citate sulla compatibilità tra vizio parziale di mente e premeditazione; (Conf mass n 166798 sulla compatibilità tra motivo abietto e vizio parziale di mente; (Conf mass n 156472 sui limiti della compatibilità).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 576 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)