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Sez. 6, Sentenza n. 9659 del 01/07/1981 Ud. (dep. 30/10/1981) Rv. 150772 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA - CONCEDIBILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150772-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA - CONCEDIBILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*

I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna possono essere concessi, nel giudizio di primo grado, senza specifica richiesta dell'imputato, mentre, nel giudizio di appello, solo se nei motivi di gravame sia stata formulata doglianza al riguardo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)