Sez. 2, Sentenza n. 9190 del 26/05/1988 Ud. (dep. 05/07/1989) Rv. 181735 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE E NON MENZIONE - APPLICABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - RATIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE E NON MENZIONE - APPLICABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - RATIO.*
È illegittima l'applicazione di ufficio dei benefici di legge non richiesti nei motivi di impugnazione, dovendosi escludere, in base all'effetto devolutivo dell'appello, che possa essere disposta la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna che non abbiano formato oggetto di specifica richiesta, in quanto si tratta di punto distinto ed autonomo della decisione sulla quale il giudice di appello non può interloquire in difetto di apposita censura. (V mass n 180197; (Conf mass n 169974, limitatamente alla sospensione condizionale; (Conf mass n 169166, limitatamente alla sospensione condizionale; (Conf mass n 163386, limitatamente alla sospensione condizionale; (Conf mass n 159477, limitatamente alla sospensione condizionale; (Conf mass n 151990, limitatamente alla sospensione condizionale; (Conf mass n 150772, per non menzione e sospensione; (Conf mass n 143232, per non menzione e sospensione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)