Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27769 del 11/12/2013 (Rv. 629413 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Accertamento delle imposte - Notifica delle cartelle di pagamento a seguito della attività di liquidazione - Termine di decadenza per le notifiche - Determinazione - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
In tema di riscossione delle imposte sui redditi l'art. 1 comma 5 bis del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156, ha fissato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilendo che per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, entro i termini fissati dalla norma stessa in base all'anno di presentazione della dichiarazione. (Nella specie, trattandosi di dichiarazione presentata nel 2002, il termine di decadenza è stato individuato nel 31 dicembre 2006).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 n. 2 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)