Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012 (Rv. 623837 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Art. 1 del d.l. n. 106 del 2005 - Cartella di pagamento relativa a crediti derivanti da dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 - Termine di decadenza per la notifica - Fissazione - Norma transitoria - Applicabilità - Fattispecie relativa a ruolo reso esecutivo e consegnato entro il 31 dicembre 2001.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 - emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 di declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 -, che ha fissato, al comma quinto bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all'art. 5 ter, sostituendo il comma secondo dell'art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente, sia in quanto introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire - oltre che l'interesse del contribuente - l'interesse dell'erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dell'esordio dei commi 5 bis e 5 ter. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 1 del d.l. citato anche in caso di ruolo reso esecutivo prima del 31 dicembre 2001).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 156, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)