Sez. 1, Sentenza n. 1627 del 28/04/1975 (Rv. 375228 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - INCAPACITA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - INCAPACITA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale, in relazione all'art 24 della Costituzione, delle norme della legge fallimentare che privano il fallito della capacita processuale, in ordine ai rapporti patrimoniali acquisiti alla massa, trattandosi di un effetto della dichiarazione di fallimento connesso ai fini pubblicistici perseguiti dalla procedura concorsuale, i quali richiedono l'affidamento ad un terzo estraneo dei rapporti che l'imprenditore non ha saputo gestire o ha gestito fraudolentemente.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)