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Sez. 1, Sentenza n. 2599 del 14/04/1983 (Rv. 427473 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI: ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL FALLITO - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427473-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI: ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL FALLITO - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 cost., degli artt. 43 e 102 della legge fallimentare, che escludono la legittimazione processuale del fallito nell'Azione di revocazione di ammissione di un credito al passivo del fallimento, poiché tale disciplina è perfettamente conciliabile con il principio costituzionale della eguaglianza, in quanto prevista per particolari situazioni soggettive in cui versano alcuni cittadini (i falliti), nonché con il principio ex art. 24 citato, non implicante che la tutela giudiziaria debba essere sempre accordata nella stessa misura e con le stesse modalità di procedimento, con esclusione di ipotesi di rappresentanza processuale legale. (V 3172/81, mass n 413743; (V 1061/78, mass n 390415; (V 1627/75, mass n 375228).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)