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Sez. 2, Sentenza n. 1061 del 02/03/1978 (Rv. 390415 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 43 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1978-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390415-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 43 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale dell'art 43 della legge fallimentare - che attribuisce al curatore la legittimazione esclusiva a stare in giudizio nelle controversie relative a rapporti patrimoniali del fallito - per preteso contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Infatti, mentre il principio costituzionale dell'eguaglianza non impedisce al legislatore di adottare Disposizioni diverse per situazioni distinte, onde adeguare la disciplina giuridica ai molteplici aspetti della vita sociale, l'altra norma costituzionale non stabilisce che la tutela riconosciuta al cittadino si attui attraverso la sua personale partecipazione al giudizio. (V 1627/75, mass n 375228).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)