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Sez. 3, Ordinanza n. 10428 del 20/04/2026 (Rv. 677797-02)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO | Querela di falso in appello - Accertamento dei presupposti del giudizio di falso - Obbligo del giudice d'appello - Riscontro positivo - Conseguente sospensione del procedimento d'appello - Obbligatorietà - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677797-02

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO

Il giudice di appello, davanti al quale sia stata proposta querela di falso, ex art. 355 c.p.c., non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'introduzione - ossia se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa - e, ove detta indagine abbia esito positivo, deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, e la aveva decisa nel merito, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni, senza rilevare la carenza di decisorietà del provvedimento gravato e la mancata rimessione al collegio, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione).

Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)