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Sez. 1, Sentenza n. 24123 del 19/02/2016 Cc. (dep. 09/06/2016) Rv. 266879 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Reato cui commisurare la durata del termine - Reato contestato nel decreto di rinvio a giudizio - Esclusione - Reato contenuto nell'ordinanza cautelare - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266879-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE

Ai fini del computo dei termini delle misure cautelari personali, occorre fare riferimento esclusivamente al provvedimento restrittivo e non può tenersi conto dell'eventuale diversa e più grave imputazione contestata dal P.M. nel successivo esercizio dell'azione penale, la quale non determina alcun adeguamento automatico della contestazione cautelare. (Fattispecie, nella quale l'ordinanza cautelare per il reato di tentato omicidio non era stata, a seguito della morte della vittima, sostituita o integrata da un successivo provvedimento, per cui la Corte ha ritenuto, nel computo dei termini cautelari, doversi fare riferimento a tale contestazione e non a quella di omicidio, per la quale l'imputato era stato rinviato a giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)