Sez. 2, Sentenza n. 30254 del 23/05/2023 Cc. (dep. 12/07/2023) Rv. 285024 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Reato rispetto a cui commisurare la durata del termine di fase - Reato contestato nel provvedimento cautelare - Legittimità - Successiva modifica della qualificazione giuridica negli atti di esercizio dell'azione penale - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE
Ai fini del computo dei termini di durata delle misure cautelari personali, è necessario fare riferimento al solo provvedimento restrittivo, costituito dalla reciproca integrazione dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari e di quella pronunciata ex art. 309 cod. proc. pen., nonché dalla decisione della Corte di cassazione che definisce l'incidente cautelare, pur se l'azione penale sia stata successivamente esercitata per un delitto diversamente qualificato. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo la sentenza di primo e secondo grado prevalgono sull'accertamento cautelare, in quanto frutto di un approfondimento processuale svolto in contraddittorio).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)