Sez. 3, Sentenza n. 1646 del 10/05/1976 (Rv. 380417 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - INSCINDIBILITA - CONDIZIONI - UNICITA O CONNESSIONE DEI FATTI - LIMITI - FATTI GIURIDICI DISTINTI - ASSUNZIONE E PAGAMENTO DI UN DEBITO.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - INSCINDIBILITA - CONDIZIONI - UNICITA O CONNESSIONE DEI FATTI - LIMITI - FATTI GIURIDICI DISTINTI - ASSUNZIONE E PAGAMENTO DI UN DEBITO.*
Il principio dell'inscindibilita della confessione, posto dall'art 2734 cod civ, trova applicazione solo quando unico e il fatto che Forma oggetto di confessione, o quando due fatti siano cosi strettamente connessi fra loro che l'uno appaia come necessaria conseguenza dell'altro; non puo parlarsi di inscindibilita della confessione, quando oggetto delle dichiarazioni rese dal confitente siano due fatti giuridici distinti, quali l'assunzione di un debito e l'avvenuto pagamento dello stesso. (V 1901/75, mass n 375589; (V 602/73, mass n 362690; (V 3980/68, mass n 337549; (V 675/68, mass n 331853).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)