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Sez. 3, Sentenza n. 675 del 01/03/1968 (Rv. 331853 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - INSCINDIBILITA(DICHIARAZIONI AGGIUNTE) - AMMISSIONE DELL'ESISTENZA D'UN DEBITO - AFFERMAZIONE DELLA SUCCESSIVA ESTINZIONE DI ESSO - EFFICACIA PROBATORIA DELLA DICHIARAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1968-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331853-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - INSCINDIBILITA(DICHIARAZIONI AGGIUNTE) - AMMISSIONE DELL'ESISTENZA D'UN DEBITO - AFFERMAZIONE DELLA SUCCESSIVA ESTINZIONE DI ESSO - EFFICACIA PROBATORIA DELLA DICHIARAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Quando la parte, nell'interrogatorio formale, abbia ammesso la precedente esistenza di un debito, ma abbia dichiarato ch'esso era rimasto estinto, il giudice di merito deve, a norma dell'art. 2734 cod. civ., valutare l'efficacia probatoria di tale dichiarazione, in base a tutti gli elementi di prova assunti nel processo. (V. 1124-64, n. 2239-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)