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Sez. 3, Sentenza n. 2877 del 19/05/1979 (Rv. 399200 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - DICHIARAZIONI AGGIUNTE - INSCINDIBILITA - CONFESSIONE DELL'ESISTENZA DI UN DEBITO E DICHIARAZIONE DELLA SUA AVVENUTA ESTINZIONE - VALUTAZIONE DI TALE DICHIARAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399200-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - DICHIARAZIONI AGGIUNTE - INSCINDIBILITA - CONFESSIONE DELL'ESISTENZA DI UN DEBITO E DICHIARAZIONE DELLA SUA AVVENUTA ESTINZIONE - VALUTAZIONE DI TALE DICHIARAZIONE.*

Quando la parte nell'interrogatorio formale abbia ammesso la precedente esistenza di un debito, ma abbia dichiarato che esso era rimasto estinto, il giudice del merito deve, a norma dell'art 2734 cod civ, valutare l'efficacia probatoria di tale dichiarazione, in base a tutti gli elementi di prova assunti nel processo. (V 1646/76, mass n 380417; (Conf 675/68, mass n 331853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)