Sez. L, Sentenza n. 3274 del 30/05/1985 (Rv. 440936 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - RIGETTO DEL GRAVAME SULLA BASE DI UN GENERICO RINVIO ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DIVIETO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - RIGETTO DEL GRAVAME SULLA BASE DI UN GENERICO RINVIO ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DIVIETO.*
Allorché contro la sentenza di primo grado siano stati proposti specifici motivi d'impugnazione, il giudice di appello non può rigettare il gravame sulla base di un generico rinvio alla motivazione della sentenza impugnata, di cui si limiti ad affermare l'esattezza, senza esporre, nel doveroso Esercizio del riesame critico sollecitato dall'appellante, le ragioni per le quali esso (e non il giudice a quo) ritiene infondato l'assunto dell'appellante medesimo. (V 393/80, mass n 403772; (V 1664/79, mass n 398016).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)