Sez. L, Sentenza n. 393 del 17/01/1980 (Rv. 403772 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PER RELATIONEM - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PER RELATIONEM - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Il riferimento in sentenza alla motivazione adottata dal giudice della sentenza impugnata concreta una carenza di motivazione solo quando consista in un mero rinvio, che si esaurisce in una acritica approvazione della decisione soggetta a controllo. Tale riferimento e invece legittimo ogni volta che il giudice di appello, riproducendo o richiamando nella propria sentenza gli elementi essenziali o una parte dell'altra motivazione, dimostri non soltanto di farla propria ma anche di porla in correlazione con le censure contro di essa proposte, adempiendo cosi da una parte il suo compito istituzionale di revisione e dall'altra consentendo il controllo logico e giuridico della decisione adottata. (Conf 1664/79, mass n 398016).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)