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Sez. L, Sentenza n. 1664 del 22/03/1979 (Rv. 398016 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PER RELATIONEM - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398016-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PER RELATIONEM - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Il riferimento in sentenza a motivazione di altro giudice e, sia pure, a motivazione adottata in sentenza od ordinanza del giudice della decisione impugnata, e legittimo ogniqualvolta il giudice, riproducendo o richiamando nella propria sentenza gli elementi essenziali dell'altra motivazione dimostri non solo di volere far propria tale motivazione, ma anche di avere esaminato le censure contro di essa proposta dalla parte e di averle ritenute infondate per motivi indicati specificamente, in modo da consentire il controllo delle ragioni logiche e giuridiche della decisione. (V 3424/76, mass n 382189; (V 3437/75, mass n 377597; (V 1175/74, mass n 369194; (V 3665/71, mass n 355412).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)