Sez. L, Sentenza n. 12263 del 10/06/2005 (Rv. 582543 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Presupposti giustificativi - Incidenza dell'addebito sulla permanenza della fiducia - Rilevanza - Criteri di valutazione - Estremi - Fattispecie relativa a licenziamento di funzionario bancario preposto ad un'agenzia, per addebiti concernenti l'inosservanza ripetuta delle direttive impartite dall'istituto in materia di concessione fidi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la legittimità del licenziamento intimato ad un funzionario di banca, cui era addebitata l'inosservanza ripetuta delle direttive impartite dall'istituto in materia di concessione fidi, aggravata dalla posizione del lavoratore che, in quanto preposto ad un'agenzia, assumeva tutta la responsabilità delle operazioni bancarie ivi svolte ed era tenuto a garantire l'osservanza degli obblighi contrattuali e disciplinari imposti ai dipendenti, comportando, la sua reiterata condotta, la lesione dell'immagine della banca verso i clienti, e costituendo altresì fonte di pericolo e di rischio per la stessa attività creditizia, con pregiudizio irreparabile del vincolo di fiducia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)