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Sez. 1, Sentenza n. 10534 del 25/10/1997 (Rv. 509274 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Pene pecuniarie per violazione delle norme tributarie - Eredi - Intrasmissibilità - Definitività o meno dell'accertamento della violazione alla morte del trasgressore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509274-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

Le pene pecuniarie per violazione delle norme tributarie (non costituente - reato), in virtù del disposto dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - applicabile anche alla pena pecuniaria tributaria - non sono trasmissibili agli eredi dei contribuenti ai quali sono state inflitte, senza che possa distinguersi tra pene pecuniarie ancora in via di accertamento e pene pecuniarie definitivamente accertate alla morte del trasgressore, limitando la intrasmissibilità alle prime, atteso che la definitività costituisce l'effetto dell'esaurirsi della procedura di accertamento, ma non incide in alcun modo sulla natura della violazione e dell'obbligazione che ne deriva, che rimane, per il suo carattere afflittivo e punitivo, strettamente inerente alla persona del trasgressore e per questi connotati intrinseci (non già perché l'accertamento è ancora in fieri) non si trasmette agli eredi.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 55, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 59, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)