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Sez. 5, Sentenza n. 7688 del 25/05/2002 (Rv. 554716 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Pene pecuniarie per violazione delle norme tributarie - Eredi - Trasmissibilità- Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554716-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

Le sanzioni pecuniarie per violazione delle norme tributarie, in virtù del disposto dell'art. 7 della legge n. 689 del 1981, espressione del principio di responsabilità personale dell'autore della violazione, non sono trasmissibili agli eredi del contribuente al quale sono state inflitte.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)