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Sez. 5, Sentenza n. 1062 del 17/11/1999 Ud. (dep. 01/02/2000) Rv. 216494 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - COSTITUZIONE DELLE PARTI | Assenza dell'imputato - Omessa dichiarazione di contumacia - Rinvio "a udienza fissa" - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216494-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - COSTITUZIONE DELLE PARTI

La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale a citazione solo per coloro che sono comparsi o devono considerarsi presenti, con la conseguenza che l'imputato non comparso, e del quale non sia stata dichiarata la contumacia, non può essere considerato presente. Invero, la omissione della dichiarazione di contumacia è irrilevante solo quando il giudice abbia comunque disposto gli adempimenti che dalla accertata contumacia devono essere fatti discendere. (Fattispecie relativa a "rinvio ad udienza fissa", effettuato prima del compimento degli atti introduttivi e senza la previa dichiarazione di contumacia dell'imputato. Nell'affermare il principio sopra riportato, la Corte ha precisato che l'accertamento del presupposto di fatto del giudizio contumaciale, vale a dire la assenza di impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato, non può essere effettuata ex post, come avvenuto nel caso con successivo provvedimento che attesti la ritualità e tempestività della citazione dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)