Sez. 1, Sentenza n. 2714 del 10/07/1975 (Rv. 376705 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE - AZIONE SOSTITUTORIA - CARATTERE ECCEZIONALE - LEGITTIMAZIONE - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - SPETTANZA - SUBAGENTI DI ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE - AZIONE SOSTITUTORIA - CARATTERE ECCEZIONALE - LEGITTIMAZIONE - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - SPETTANZA - SUBAGENTI DI ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
La norma contenuta nell'art 1676 cod civ, che pone a carico del committente l'Obbligo di soddisfare direttamente il debito contratto dall'appaltatore nei confronti di coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore medesimo, hanno dato la loro attivita per eseguire l'opera o per prestare il servizio, fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore, costituisce oggetto di un'Azione sostitutoria eccezionalmente concessa agli ausiliari dell'appaltatore verso il committente. Tale norma non puo quindi trovare applicazione agli agenti di Assicurazione, sia per l'intrinseca diversita tra i due rapporti, sia per la Mancanza di un rapporto di dipendenza tra gli ausiliari qui considerati (subagenti) e l'imprenditore (agente) che della loro attivita si sia avvalso per assolvere l'incarico affidatogli dal preponente istituto di Assicurazione. (V 2216/68, mass n 334443).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)