Sez. 1, Sentenza n. 2216 del 03/07/1968 (Rv. 334443 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - (DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE) - OBBLIGO DEL COMMITTENTE PER LA RETRIBUZIONE DEGLI AUSILIARI DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI- OBBLIGO DEL COMMITTENTE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME DELL'ADEGUATA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - (DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE) - OBBLIGO DEL COMMITTENTE PER LA RETRIBUZIONE DEGLI AUSILIARI DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI- OBBLIGO DEL COMMITTENTE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME DELL'ADEGUATA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Il committente che, nei limiti di quanto deve all'appaltatore, paga gli ausiliari di questi, soddisfa un debito altrui, cioe dell'appaltatore, in virtu di un'Azione sostitutoria eccezionalmente concessa agli ausiliari medesimi verso il committente, che sia debitore per la causa specifica dell'esecuzione dell'opera o del servizio per il quale gli ausiliari hanno dato la loro attivita e sono rimasti creditori. Tale Azione, percio, non ha fondamento in un diritto di credito degli ausiliari verso il committente, ne vale ad inserire il committente quale soggetto del contratto individuale di lavoro con tali ausiliari e tenuto, percio, a rispettare le norme cogenti relative a tale contratto in particolare le norme circa l'adeguata retribuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)