Sez. 1, Sentenza n. 9455 del 26/09/1997 (Rv. 508284 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Natura esclusivamente assistenziale dell'assegno - Fondamento - Conseguenze - Accertamento pregiudiziale dei relativi presupposti - Necessità - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Nella disciplina introdotta dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificata dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, l'assegno periodico di divorzio ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua concessione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Pertanto, il giudice di merito, nel decidere sull'attribuzione dell'assegno divorzile, deve prima accertare la ricorrenza del menzionato presupposto e, solo in caso positivo, deve tener conto degli altri elementi richiamati nella prima parte del sesto comma della citata disposizione, ai fini della concreta determinazione dell'assegno (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva sancito l'obbligo di mantenimento di un coniuge a carico dell'altro sulla mera considerazione che le loro posizioni patrimoniali erano radicalmente diverse, omettendo di valutare se il coniuge a cui favore andava disposto l'assegno avesse mezzi adeguati o, comunque, non potesse procurarseli per ragioni oggettive).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)