Sez. 1, Sentenza n. 890 del 06/06/1967 Ud. (dep. 21/11/1967) Rv. 106065 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - DEPOSITI DELLA STESSA AZIENDA IN LUOGHI DIVERSI - DENUNCIA DI CIASCUN DEPOSITO- CONTABILITA IN CIASCUN DEPOSITO - NECESSITA.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - DEPOSITI DELLA STESSA AZIENDA IN LUOGHI DIVERSI - DENUNCIA DI CIASCUN DEPOSITO- CONTABILITA IN CIASCUN DEPOSITO - NECESSITA.*
Per l'art 1 DL 5 maggio 1957, n 271, riprodotto con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n 474, chiunque intende esercitare un deposito di oli minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti, con o senza serbatoi, e qualunque ne sia la capacita, ha l'Obbligo di farne preventiva denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio; d'altra parte, la nozione del deposito prescinde da una apposita attrezzatura per il ricovero e la custodia degli oli minerali, quali potrebbero essere una cisterna, un serbatoio e simili recipienti, e va intesa nella comune e generica accezione di cumulo, raccolta o giacenza di oli minerali, che la legge vieta di detenere, per i suoi fini di vigilanza tributaria, senza una preventiva denuncia all'amministrazione finanziaria. Ne consegue che, allorquando vi siano piu depositi di oli minerali in luoghi diversi, anche se dipendenti dalla stessa ditta, tutti i dati locali di deposito devono essere singolarmente denunciati e le contabilita ad essi relative vanno tenute in ogni luogo in cui e situato un deposito.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST., Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)