Sez. 1, Sentenza n. 7212 del 12/07/1990 (Rv. 468209 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI - LIQUIDATORE - NOMINA O REVOCA - PROVVEDIMENTO RELATIVO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI - LIQUIDATORE - NOMINA O REVOCA - PROVVEDIMENTO RELATIVO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento del tribunale di revoca del liquidatore, così come quello di nomina dello stesso con la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, ha natura ordinatoria, e di conseguenza il provvedimento di conferma di esso emesso dalla Corte di appello in seguito a reclamo, avendo la medesima natura, non è impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. (Conf 4952/89, mass n 464283; (Conf 6481/84, mass n 438064).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)