Sez. 1, Sentenza n. 4952 del 20/11/1989 (Rv. 464283 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, i provvedimenti accessori emessi dal tribunale ai sensi dell'art. 182 legge fall. (nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, nonché Determinazione delle modalità della liquidazione), anche se di contenuto negativo, hanno natura non decisoria, ma gestoria, pronunciando il tribunale non come giudice dell'omologazione del concordato, ma come organo preposto ala sua materiale esecuzione, senza dirimere controversie su diritti, con la conseguenza che contro tali provvedimenti non è ammissibile ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. (nella specie, il tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine ai suddetti adempimenti, ritenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciarsi in merito con la sentenza di omologazione del concordato). (Conf 6481/84, mass n 438064).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)