Sez. 1, Sentenza n. 3284 del 07/04/1994 (Rv. 486067 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Provvedimenti per la cessione dei beni | Liquidatore - Revoca - Decreto della Corte di Appello in sede di reclamo - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Provvedimenti per la cessione dei beni
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del decreto di appello emesso in sede di reclamo contro il provvedimento adottato del tribunale sulla istanza di revoca del liquidatore, atteso che il provvedimento del tribunale, come quello della corte di appello, anche quando dichiari l'inammissibilità del reclamo, ha natura ordinatoria, correlata alle caratteristiche proprie del provvedimento di nomina del liquidatore, il quale è revocabile ed insuscettibile, quindi, di passare in giudicato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)