Sez. U, Sentenza n. 1085 del 05/02/1991 (Rv. 470796 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Ferrovie e tranvie in concessione. | Sospensione preventiva dello stipendio e dal servizio ex art. 46 allegato A al R.D. n. 148 del 1931 - Presupposti - Natura - Estraneità al procedimento disciplinare - Impugnazione - Cognizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Ferrovie e tranvie in concessione.
La sospensione preventiva dello stipendio e dal servizio, disposta, ai sensi dell'art. 46 dell'all. A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, nei confronti degli agenti autoferrotranviari sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o implicati in fatti che possono dar luogo alla retrocessione o alla destituzione, costituisce non già una sanzione disciplinare, come la sospensione dal servizio prevista dall'art. 42 dello stesso allegato, ma una misura cautelare di carattere provvisorio, che è estranea al procedimento disciplinare, ancorché ad esso connessa, e, pertanto, è impugnabile davanti al giudice ordinario - secondo il criterio generale stabilito dall'art. 10 del citato r.d., modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 633, che affida all'a.g.o. la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - e non davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 58 del detto all. A, che si riferisce ai provvedimenti disciplinari in senso proprio (da chiunque adottati).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 46 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)