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Sez. L, Sentenza n. 6507 del 30/11/1982 (Rv. 424135 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - IMPIEGATI DEL SETTORE INDUSTRIALE - SPETTANZA DELLA TREDICESIMA - FONDAMENTO NORMATIVO.*
Stato
decisa il 1982-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424135-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - IMPIEGATI DEL SETTORE INDUSTRIALE - SPETTANZA DELLA TREDICESIMA - FONDAMENTO NORMATIVO.*

Agli impiegati del settore industriale è dovuta la tredicesima mensilità in forza di espressa disposizione in tal senso dello art. 13 del contratto collettivo 5 agosto 1937, al quale deve ritenersi conservata l'efficacia cogente stabilita dall'art. 43 del d.l.G.T. 23 novembre 1944 n. 369 con riferimento ai contratti corporativi, nonché in forza dell'analoga disposizione (art. 17) dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 concernente la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, in conformità all'art. 7 della legge n. 741 del 1959 e perciò con riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinato del suddetto settore, anteriori e successivi alla data di entrata in vigore del suddetto d.P.R. n. 1070 del 1960. (Conf 3089/80, mass n 406857).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/08/1937 num. 13, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)