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Sez. L, Sentenza n. 3089 del 10/05/1980 (Rv. 406857 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA - COMPUTO DELLE MENSILITA AGGIUNTIVE - CRITERI STABILITI DA UN CONTRATTO COLLETTIVO SECONDO UNA NOZIONE DI RETRIBUZIONE PIU RISTRETTA DI QUELLA PREVISTA PER ALTRI ISTITUTI - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406857-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA - COMPUTO DELLE MENSILITA AGGIUNTIVE - CRITERI STABILITI DA UN CONTRATTO COLLETTIVO SECONDO UNA NOZIONE DI RETRIBUZIONE PIU RISTRETTA DI QUELLA PREVISTA PER ALTRI ISTITUTI - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Qualora un contratto collettivo (CCNL 11 agosto 1972, per il settore telefonico), allo specifico fine del computo delle mensilita aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilita) precisi dettagliatamente le voci cui deve farsi riferimento a tali effetti, adottando una nozione di retribuzione piu ristretta di quella prevista per altri istituti, il giudice del merito allo scopo di stabilire la legittimita di tale pattuizione deve accertare se la stessa contrasti o meno, derogandole in peius per il lavoratore, con norme imperative, ed in particolare - quanto alla tredicesima mensilita - con quelle dell'art 17 dell'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946 (per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali), - che ha stabilito la corresponsione agli impiegati della tredicesima mensilita, a partire dal 1946, sulla base della retribuzione globale di fatto e agli operai in servizio alla data di applicazione del predetto accordo della gratifica natalizia liquidata per ciascun anno e a partire dal 1946 nella misura di duecento ore della retribuzione globale di fatto -, in quanto tale accordo interconfederale del 1946 ha assunto con DPR 28 luglio 1960 n 1070 il carattere e la forza cogente di una norma giuridica i cui effetti si esplicano, alla stregua e con gli effetti dell'art 7 della legge n 741 del 1959, e nei limiti del precedente art 5 della stessa legge, a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore industriale, anteriori e successivi alla data di entrata in vigore del DPR del 1960 n 1070.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 2 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 5 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST., Contr. Coll. 11/08/1972 num. 25, Contr. Coll. 11/08/1972 num. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)