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Sez. 1, Sentenza n. 1589 del 27/06/1967 (Rv. 328378 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - RISARCIMENTO DEL DANNO - VANTAGGIO DERIVATO ALLA PARTE RESIDUA DEL FONDO OCCUPATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328378-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - RISARCIMENTO DEL DANNO - VANTAGGIO DERIVATO ALLA PARTE RESIDUA DEL FONDO OCCUPATO - IRRILEVANZA.*

Il vantaggio eventuale derivato alla parte residua di un fondo illegittimamente occupato per altra porzione, sia pure per esigenze di pubblica utilita, non puo essere computato nel calcolo del risarcimento del danno relativo, perche il fondamento dell'indennita di espropriazione per pubblica utilita rispetto a quello dell'indennizzo per occupazione abusiva e profondamente diverso. Nella prima ipotesi, invero, si tratta di responsabilita patrimoniale per attivita lecita, nella seconda di responsabilita per fatto illecito. Pertanto, per calcolare il quantum del risarcimento da illecito non si possono applicare le Disposizioni degli artt. 40 e 41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)