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Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 26/04/1971 (Rv. 351379 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETRAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEL FONDO RESIDUO - ESCLUSIONE - CONTRIBUTI DI MIGLIORIA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351379-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETRAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEL FONDO RESIDUO - ESCLUSIONE - CONTRIBUTI DI MIGLIORIA - APPLICABILITA.*

In tema di danni derivati al privato per effetto della illegittima occupazione di un fondo da parte della pubblica amministrazione, lo aumento di valore genericamente conseguito dalla residua proprieta del danneggiato non e detraibile dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, non essendo in tale ipotesi applicabile il principio della compensatio lucri cum damno. Tale vantaggio e, peraltro, assoggettabile a contributi di miglioria per incremento di valore conseguente all'esecuzione di opera di utilita pubblica. (V 2450'69, mass n 341959' 1589'67, mass n 328378' contra 1578'69, mass n 340474).*

Riferimenti normativi: Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST., Legge 28/11/1938 num. 2000 art. 6, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Legge 28/11/1938 num. 2000 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)