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Sez. 1, Sentenza n. 3467 del 04/08/1977 (Rv. 387036 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PREZZO DI MERCATO - RILEVANZA - LIMITI - RESTRIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE URBANISTICA N 765 DEL 1967 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387036-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PREZZO DI MERCATO - RILEVANZA - LIMITI - RESTRIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE URBANISTICA N 765 DEL 1967 - INAPPLICABILITA.*

Nel risarcimento del danno per occupazione illegittima di un fondo non piu restituibile al proprietario per l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica, il prezzo di mercato viene in considerazione solo come parametro della reintegrazione patrimoniale spettante al proprietario rispetto alla situazione preesistente del suo pieno godimento, secondo le regole generali della responsabilita per fatto illecito e, pertanto, non puo tenersi conto delle restrizioni introdotte successivamente dalla legge urbanistica 6 agosto 1967 n 765, perche lo stato di illiceita inerente all'abusiva occupazione del bene non puo risolversi per la pa che vi ha dato luogo, in una situazione di vantaggio, negando al privato quel corrispettivo che in Mancanza dell'occupazione egli avrebbe potuto conseguire dalla tempestiva alienazione dell'immobile prima della entrata in vigore della nuova disciplina legislativa. (Conf 1143/76; (Conf 1549/75).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 70, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)