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Sez. 1, Sentenza n. 1467 del 26/02/1983 (Rv. 426300 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - ESPROPRIAZIONE ILLEGITTIMA - IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE DEL BENE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOPRAVVENUTE RESTRIZIONI URBANISTICHE E VINCOLI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - ININFLUENZA - VALORE COMMERCIALE DEL BENE - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AI VALORI CORRENTI AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426300-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - ESPROPRIAZIONE ILLEGITTIMA - IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE DEL BENE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - SOPRAVVENUTE RESTRIZIONI URBANISTICHE E VINCOLI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - ININFLUENZA - VALORE COMMERCIALE DEL BENE - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AI VALORI CORRENTI AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA - NECESSITÀ.*

Qualora, dichiarata illegittima l'espropriazione di un fondo non sia possibile la restituzione del bene per l'avvenuta esecuzione di un'opera pubblica, al proprietario va attribuito il risarcimento del danno commisurato al valore del suolo occupato, da determinarsi con riferimento allo stato ed alle condizioni del suolo stesso al momento dell'occupazione, senza che, quindi, possa tenersi conto delle successive vicende, ed in particolare delle sopravvenute restrizioni urbanistiche o dei vincoli derivanti dall'esecuzione dell'opera pubblica, capaci di incidere sul valore commerciale del bene. Tale valore deve essere poi concretamente determinato con riferimento ai valori correnti al momento della pronuncia, in relazione a suoli aventi le caratteristiche che quello in questione aveva al momento della sua occupazione. (V 543/82, mass n 418256; (V 5879/81, mass n 416630; (V 6494/80, mass n 410260; (V 6485/80, mass n 410244; (V 6019/80, mass n 409790; (V 5280/80, mass n 409124; (V 4324/80, mass n 408191; (V 4139/80, mass n 408030; (V 6060/79, mass n 402769; (V 3242/79, mass n 399611; (V 1104/79, mass n 397310; (V 3342/78, mass n 392782; (V 3467/77, mass n 387036; (V 977/78, mass n 390319).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)