Sez. 2, Sentenza n. 2601 del 13/12/2005 Ud. (dep. 20/01/2006) Rv. 233330 - 01
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE | Art. 220 - Attività ispettive e di vigilanza - Emersione di indizi di reato - Obbligo di osservanza delle disposizioni del codice - Definizione.
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE
In materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il presupposto dell'emersione di indizi di reato, a cui segue l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di rito per il compimento degli atti necessari all'assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta degli elementi informativi necessari per l'applicazione della legge penale, si sostanzia non nell'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., ma nella mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)