Sez. 1, Sentenza n. 6256 del 20/11/1982 (Rv. 423912 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - RECIPROCO DOVERE DI FEDELTÀ - VIOLAZIONE - AUTOMATICA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - RECIPROCO DOVERE DI FEDELTÀ - VIOLAZIONE - AUTOMATICA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
In base alle nuove Disposizioni dettate dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, in tema di separazione personale dei coniugi, la violazione del reciproco dovere di fedeltà, ancorché questo sia stato ribadito come regola di condotta dei coniugi (art. 143 cod. civ.) non legittima di per sè, automaticamente, la pronunzia di separazione con addebito al coniuge adultero, ma solo se abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole. Pertanto, il giudice deve accertare se tali conseguenze si siano in concreto avute, valutando in qual misura la violazione di quel dovere abbia inciso sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. (Conf 2494/82, mass n 420366).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)