Sez. U, Sentenza n. 2494 del 23/04/1982 (Rv. 420366 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - RECIPROCO DOVERE DI FEDELTÀ - VIOLAZIONE - AUTOMATICA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - RECIPROCO DOVERE DI FEDELTÀ - VIOLAZIONE - AUTOMATICA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
In base alle nuove Disposizioni dettate dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 in tema di separazione personale dei coniugi, la violazione del reciproco dovere di fedeltà, ancorché questo sia stato ribadito come regola di condotta dei coniugi (art. 143 cod. civ.), non legittima di per sè, automaticamente, la pronunzia di separazione con addebito al coniuge adultero, ma solo se abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole; pertanto, il giudice deve controllare l'oggettivo verificarsi di tali conseguenze, valutando, con apprezzamento incensurabile in Sede di legittimità se congruamente motivato, in qual misura la violazione di quel dovere abbia inciso sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenze dei fatti, del tipo di ambiente in cui si sono verificati e della sensibilità morale dei soggetti interessati. (V 5509/81, mass n 416214; (V 1116/81, mass n 411679; (V 1400/80, mass n 404944).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 24, Legge 19/05/1975 num. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)