Sez. 6, Sentenza n. 1919 del 10/12/2024 Cc. (dep. 16/01/2025) Rv. 287512-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello - Obbligo di specifica enunciazione dei motivi - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa ad appello meramente ripropositivo della originaria istanza "de libertate").
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)