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Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 11/08/1995 (Rv. 493650 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 comma nono bis legge n. 118/85 - Conseguenze - Date di scadenza - Determinazione a norma degli artt. 67 e 71 legge n. 392 del 1978 - Necessità di preventiva disdetta - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493650-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE

In tema di locazioni non abitative, a seguito della sentenza n. 108/86 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della proroga di cui all'art. 1 comma nono bis legge n. 118/85, le date di scadenza del regime transitorio di tali locazioni vanno individuate con riguardo agli artt. 67 e 71 legge n, 392/78 e 15 bis legge n. 94/82 e in coincidenza delle medesime ha luogo l'automatica cessazione del regime senza necessità di preventiva disdetta, di guisa che, scaduto il contratto, se il conduttore non rilascia l'immobile, il locatore è legittimato all'intimazione dello sfratto per finita locazione, senza che sia configurabile una tacita riconduzione in relazione al godimento di fatto dell'immobile, protrattosi in assenza dell'intimazione stessa per tutto il periodo compreso fra la detta scadenza e la caducazione ad opera del giudice delle leggi delle ulteriori disposizioni di proroga.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 art. 1 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)