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Sez. 3, Sentenza n. 2174 del 05/03/1994 (Rv. 485596 - 01)

Locazione - Rinnovazione - Tacita | Locazioni non abitative - Proroga ex art. 1 comma 9 bis della legge n. 118 del 1985 - Illegittimità costituzionale - Effetti - Cessazione automatica della proroga alle date di scadenza previste dagli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978 nonché dall'art. 15 bis della legge n. 94 del 1982 - Preventiva disdetta - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485596-01

Locazione - Rinnovazione - Tacita

In tema di locazioni non abitative, a seguito della sentenza n. 108 del 1986 - con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della proroga di cui all'art. 1, comma 9 bis della legge n. 118 del 1985 -, le date di scadenza del regime transitorio di tali locazioni vanno individuate con riguardo agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978 e 15 bis della legge n. 94 del 1982 e, in coincidenza delle medesime, ha luogo l'automatica cessazione di quel regime, senza necessità di preventiva disdetta, di guisa che, scaduto il contratto, se il conduttore non rilascia l'immobile, il locatore è legittimato all'intimazione dello sfratto per finita locazione, senza che sia configurabile una tacita riconduzione in relazione al godimento di fatto dell'immobile protrattosi, in assenza dell'intimazione stessa, per tutto il periodo compreso fra la detta scadenza e la caducazione, ad opera del giudice delle leggi, delle ulteriori disposizioni di proroga.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Legge Cost. 23/04/1986 num. 108, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 art. 1 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)