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Sez. U, Sentenza n. 6827 del 22/03/2010 (Rv. 612315 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Cause incardinate dinanzi al pretore e attribuite successivamente al giudice di pace - Art. 2 della l. n. 479 del 1999 - Richiamo all'art. 90 della l. n. 353 del 1990 - Prosecuzione delle cause in questione con il rito previsto in precedenza per le cause trasferite - Decisione secondo equità - Ammissibilità - Condizioni - Impugnazione in ogni caso esperibile - Appello.
Stato
decisa il 2010-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612315-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI

Le cause originariamente incardinate davanti al pretore, ancora pendenti alla data del 30 aprile 1995 e attribuite alla competenza del giudice di pace, proseguono davanti a quest'ultimo, in base all'art. 2, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, benché possano essere decise secondo equità, qualora siano di valore non superiore a euro 1.032, 91, come previsto dall'art. 1 della legge n. 479 del 1999. Ne consegue che il mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze emesse in tali cause, pur se pronunciate secondo equità, é l'appello e non il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)