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Sez. 1, Sentenza n. 4059 del 18/06/1986 (Rv. 446870 - 01)

STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - BENEFICI FISCALI EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 729 DEL 1961 - ATTI E CONTRATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - ESENZIONE DALL'IGE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446870-01

STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - BENEFICI FISCALI EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 729 DEL 1961 - ATTI E CONTRATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - ESENZIONE DALL'IGE - INCLUSIONE.*

I benefici fiscali previsti dall'art. 8 primo comma della legge 24 luglio 1961 n. 729, con riguardo ad Atti e contratti occorrenti per l'attuazione di opere stradali ed autostradali, posti in essere sia dal concessionario sia dall'appaltatore delle opere medesime, sono comprensivi dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata, in applicazione dell'art. 4 bis della legge 7 agosto 1982, n. 530, il quale integra norma di interpretazione autentica (con conseguente efficacia retroattiva) del citato art. 8). (Conf 7160/83, mass n 431767).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8, Legge 07/08/1982 num. 530 art. 4 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)