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Sez. 1, Sentenza n. 4436 del 06/07/1988 (Rv. 459411 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI O AUTOSTRADALI - APPALTO DIRETTAMENTE CONFERITO DALL'ANAS - ESENZIONE SUL CORRISPETTIVO EX ART. 8 LEGGE 24 LUGLIO 1962 N. 729 - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459411-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI O AUTOSTRADALI - APPALTO DIRETTAMENTE CONFERITO DALL'ANAS - ESENZIONE SUL CORRISPETTIVO EX ART. 8 LEGGE 24 LUGLIO 1962 N. 729 - SUSSISTENZA.*

Con riguardo ad appalto direttamente conferito dall'ANAS per la realizzazione di opere stradali od autostradali, deve riconoscersi all'appaltatore l'esenzione dall'i.G.e. Sul corrispettivo dello appalto, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961 n. 729, autenticamente interpretato dall'art. 4 bis del decreto legge 12 giugno 1982 n. 350, inserito con la legge di conversione 7 agosto 1982 n. 530, atteso che le agevolazioni fiscali contemplate da detta norma, riferendosi agli Atti o contratti obiettivamente occorrenti all'attuazione di quelle opere, vanno a beneficio non soltanto delle società concessionarie, ma anche degli altri soggetti che siano parti dei medesimi Atti o contratti, incluse le imprese appaltatrici. (V 2969/88, mass n 458523; (V 4059/86, mass n 446870; (V 7160/83, mass n 431767).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8, Decreto Legge 12/06/1982 num. 350, Legge 07/08/1982 num. 530 art. 4 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)